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I passeggeri hanno diritto all’assistenza prevista dal Regolamento Europeo n. 261/04 anche nel caso in cui il ritardo sia stato causato da circostanze eccezionali

18/11/2021 15:13

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 17067/2021 del 16 luglio 2021, in accoglimento delle domande formulate dai legali di Volano Rimborsi, ha riconosciuto il diritto di due passeggeri a vedersi riconosciuta l’assistenza prevista dalla normativa comunitaria, anche nel caso in cui il volo sia stato cancellato per circostanze eccezionali.

In particolare due passeggeri subivano la cancellazione del proprio volo e venivano riprotetti dalla compagnia aerea verso la loro destinazione finale solamente con ventiquattro ore di ritardo.

La compagnia aerea tuttavia, pur assicurando l’imbarco gratuito dei passeggeri sul primo volo disponibile, non forniva ai viaggiatori l’ulteriore assistenza prevista dal Regolamento Europeo n. 261/04 (pasti, bevande, chiamate telefoniche e, soprattutto, pernottamento in albergo).

Gli avvocati di Volano Rimborsi hanno quindi convenuto in giudizio la compagnia aerea chiedendo il risarcimento del danno per mancata assistenza.

Il vettore aereo, costituitosi in giudizio, ha dedotto che essendo stato il ritardo causato da una circostanza eccezionale, imprevista ed imprevedibile (forte maltempo presso l’aeroporto di arrivo) estranea alla volontà della compagnia aerea, i passeggeri non avevano diritto a ricevere l’assistenza prevista dalla normativa comunitaria.

Il Giudice di Pace di Roma, tuttavia, in accoglimento delle richieste formulate dai legali di Volano Rimborsi, ha condannato la compagnia aerea al risarcimento del danno per mancata assistenza, sulla base dell’assunto per il quale a prescindere delle ragioni alla base del ritardo, resta salvo l’obbligo per la compagnia aerea di fornire al passeggero l’assistenza di cui all’articolo 9 del Regolamento Europeo.

Non avendo la compagnia aerea fornito ai passeggeri, in attesa della riprotezione, la predetta assistenza, il Giudice ha condannato il vettore aereo a corrispondere a ciascun passeggero la somma di Euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno.

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