Notizie

Importante vittoria per Volano Rimborsi sulle cancellazioni aeree per Covid-19

05/01/2022 16:16

Oggi vogliamo condividere con voi un’altra importante vittoria dei nostri avvocati.

In particolare il Giudice di Pace di Roma, accogliendo le difese dei nostri legali, ha condannato una compagnia aerea al rimborso integrale del costo della prenotazione aerea acquistata da due passeggeri e non usufruita a seguito della cancellazione dei voli a causa del Covid.

Nello specifico i passeggeri avevano acquistato due biglietti aerei per Barcellona, con partenza e ritorno nel mese di marzo 2020.

A causa dell’emergenza Covid-19, sia il volo di andata, che quello di ritorno, venivano cancellati dalla compagnia aerea, la quale tuttavia non provvedeva a rimborsare ai passeggeri il costo della prenotazione né a riconoscere agli stessi un voucher dell’importo pari alla prenotazione.

Vale la pena di ricordare come la Commissione Europea, con i propri “Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19” del 18 marzo 2020, al paragrafo 2.2. in tema di cancellazione del viaggio, abbia previsto espressamente il diritto del passeggero, a seguito della cancellazione del proprio volo a causa dell’emergenza Covid-19, di scegliere – a propria discrezione – tra il rimborso monetario e l’emissione di un voucher.

Nonostante il chiaro tenore letterale del provvedimento Europeo, che lascia al passeggero la scelta tra rimborso e voucher, il Governo Italiano, con l’articolo 88 bis del Decreto Legge 18/2020, poi convertito in legge, ha previsto la facoltà delle compagnie aeree di rimborsare la prenotazione aerea al passeggero attraverso l’emissione di un voucher.

In sostanza, la normativa nazionale, contrariamente a quella comunitaria, ha previsto la facoltà della compagnia aerea di scegliere le modalità (rimborso monetario o voucher) di rimborso della prenotazione aerea al passeggero.

Nella causa proposta dai nostri legali è stata evidenziata la prevalenza della normativa comunitaria rispetto a quella, configgente, italiana ed è stato quindi richiesto che il rimborso della prenotazione in favore dei passeggeri avvenisse attraverso la restituzione agli stessi del corrispettivo versato per l’acquisto dei biglietti non usufruiti.

Ebbene il Giudice di Pace di Roma, con sentenza emessa al termine del giudizio, in accoglimento delle difese dei nostri legali, ha condannato la compagnia aerea, ai sensi della predetta normativa comunitaria, al rimborso economico dei biglietti acquistati e non fruiti dai passeggeri.

In particolare il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza che precede, ha ribadito come la normativa speciale comunitaria prevalga su quella confliggente nazionale, in quanto la prima ha piena efficacia obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, quindi, anche in Italia.

È stata quindi accolta integralmente la tesi dei nostri legali, secondo la quale il rimborso della prenotazione aerea cancellata nel corso dell’anno 2020 (entro al 30 settembre) dalla compagnia aerea, deve necessariamente essere rimborsata al passeggero mediante restituzione del prezzo pagato, e non tramite voucher.

Per queste ragioni, se anche la tua prenotazione, per voli risalenti al 2020, è stata cancellata dal vettore aereo entro il 30 settembre 2020 e la compagnia aerea non ti ha rimborsato il costo del biglietto, o lo ha fatto tramite l’emissione di un voucher, invia – con pochi e semplici passaggi - la tua richiesta di rimborso sul sito www.volanorimborsi.it.

Provvederemo noi, senza alcun costo per te, a richiedere alla compagnia aerea il rimborso monetario della tua prenotazione aerea.

Non perdere altro tempo, invia subito la tua richiesta di rimborso cliccando qui e riceverai entro 48h una risposta dal nostro team di Legali.