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Voucher o Rimborso in denaro? Che confusione, facciamo un po’ di chiarezza!

21/08/2020 10:27

L’emergenza Coronavirus si è abbattuta in modo catastrofico sul trasporto aereo, determinando conseguenze assai gravi, sia per le compagnie aeree che, soprattutto, per i passeggeri.


Molta confusione si è creata negli ultimi mesi, e a farne le spese sono stati i passeggeri che, avendo acquistato un biglietto aereo prima o dopo il Lockdown, si sono visti il proprio volo cancellato e una scarsissima assistenza da parte delle compagnie aeree…


Siete tra i tanti sfortunati passeggeri ancora in attesa di ricevere il voucher o il rimborso?

Continuate a leggere l’articolo per scoprire, quali sono i vostri diritti e come poter ottenere in tempi brevi e grazie alla nostra assistenza legale completamente gratuita, il 100% di quanto vi spetta, inviando la vostra richiesta qui!



Quali sono le ultimissime novità sulla tutela dei diritti dei passeggeri?


Come in molti sapranno già, la legge n. 27/2020 ha stabilito che spetta alla compagnia aerea la possibilità di scegliere se emettere il voucher (di un importo pari al costo del biglietto acquistato) o il rimborso in caso di voli cancellati per cause imputabili al COVID-19.


La legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha convertito il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, apportando alcune importanti modifiche in tema di emissione di voucher da parte delle compagnie aeree a seguito della cancellazione dei propri voli per il Covid-19, vediamo quali:

- il voucher avrà una validità di diciotto mesi;

- decorsi dodici mesi dalla data di emissione del voucher, in caso di mancato utilizzo del buono, il passeggero potrà richiedere il rimborso in denaro dello stesso; la compagnia aerea dovrà quindi procedere al rimborso entro quattordici giorni dalla richiesta;

- se il passeggero non utilizza il voucher entro diciotto mesi, la compagnia aerea, entro quattordici giorni dalla scadenza del voucher ed a prescindere dalla richiesta del passeggero, dovrà procedere a convertire in denaro il voucher inutilizzato.

Questo è un piccolo passo che è stato fatto dal governo Italiano in attesa che la Commissione Europea e lo stesso governo italiano stesso comunichino ulteriori aggiornamenti in materia.

 

 

In quali casi la compagnia aerea può emettere il Voucher?


Come detto, quindi, la legge italiana ha stabilito che spetta alla compagnia aerea la possibilità di scegliere se emettere il voucher a seguito della cancellazione del proprio volo a causa del COVID-19.


Facciamo qualche esempio:


1.    Ho prenotato un volo, ma sono costretto a rinunciare al viaggio

Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità o perché si trova in quarantena con sorveglianza attiva ha diritto a richiedere il voucher (o rimborso in denaro) comunicando al vettore la propria impossibilità a viaggiare entro 30 giorni dalla cessazione della causa impeditiva.

2. Ho prenotato un volo, ma la compagnia lo ha cancellato a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Se è il vettore a cancellare il volo, la cancellazione dovrà essere tempestivamente comunicata al viaggiatore ed il voucher dovrà essere emesso entro 14 giorni dall’annullamento senza alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

3. Ho acquistato un volo A/R; la compagnia ha cancellato solo l'andata (o solo il ritorno)

Se le tratte sono parte di un’unica prenotazione e, la cancellazione della sola andata o del solo ritorno ad opera della compagnia, legittima a ricevere il rimborso o il voucher di ammontare pari al costo dell’intero biglietto se non si è usufruito di alcuna tratta. Se il viaggio A/R è invece frutto di due prenotazioni separate, si avrà diritto al rimborso o all’emissione del voucher per la sola tratta cancellata.

4. Ho prenotato un volo per novembre, ma a causa dell'emergenza preferisco non partire.

La rinuncia volontaria al viaggio, e cioè la rinuncia non determinata da provvedimenti restrittivi delle autorità, non conferisce automaticamente un diritto al rimborso; ciò significa che se avete acquistato una tariffa rimborsabile o flessibile, potete richiedere il rimborso o la modifica del biglietto, alle condizioni della vostra tariffa. Se invece la tariffa non è rimborsabile/modificabile, in caso di rinuncia potete richiedere soltanto il rimborso delle tasse aeroportuali, purché non vengano effettuate le operazioni di check in.

 

Sei ancora in attesa di ricevere il voucher dalla compagnia aerea e non riesci ad ottenere una risposta? Contattaci e penseremo noi a gestire la tua pratica! Inviacela qui!


Per quali servizi e prenotazioni posso utilizzare il voucher?


E’ importante sapere che il voucher emesso dalla compagnia aerea, può essere utilizzato anche per acquistare servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.

La prenotazione dovrà essere effettuata prima della scadenza, anche per servizi da utilizzare successivamente alla stessa.

Questo vuol dire che se, ad esempio, il vostro voucher è in scadenza il 1° ottobre 2021 e volete utilizzarlo per un volo da effettuarsi il 27 dicembre 2021, potrete utilizzarlo purché la prenotazione avvenga prima della suddetta scadenza.

 

In quali casi si può ottenere il Rimborso?

 

In tutti quei casi in cui le cancellazioni dei voli vengono effettuate dalle compagnie aeree per cause non riconducibili all'emergenza Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto e non l'erogazione di un voucher.


Su questo argomento è intervenuto L’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) il quale, con proprio comunicato stampa n. 32/2020 del 22 giugno 2020, ha chiarito di aver avviato una serie di istruttorie nei confronti delle compagnie aeree che stanno continuando a cancellare i propri voli per cause non imputabili al Coronavirus e, ciononostante, non riconoscono al passeggero quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 261/04, ma solamente un voucher, di fatto disapplicando la predetta normativa comunitaria.

Infatti nel caso di cancellazione del volo per cause non imputabili al COVID-19 il passeggero ha diritto ad ottenere non il voucher ma:

1) L’informativa;

2) La riprotezione sul primo volo disponibile;

3) In alternativa al punto 2) che precede il rimborso del prezzo del biglietto (e non l’emissione di un voucher);

4) La compensazione economica nel caso in cui a seguito della cancellazione del volo il passeggero raggiunga la propria destinazione finale con più di tre ore di ritardo.


Se pensate che la vostra compagnia aerea vi abbia cancellato il volo per cause non imputabili al COVID-19 e vi abbia proposto il solo voucher, contattateci e penseremo noi ad occuparci della vostra pratica e farvi ottenere quanto vi spetta. Inviacela qui!

 

In quanto tempo riceverò il rimborso o voucher?


La compagnia aerea è tenuta ad emettere il voucher entro 14 giorni dal recesso, mentre il rimborso dovrà essere effettuato entro 30 giorni.


Purtroppo, come possono testimoniare molti dei nostri clienti, questi tempi non sono quasi mai rispettati dalle compagnie aeree che tardano molto prima di emettere il voucher o il rimborso, causando non pochi disagi ai propri clienti.

Grazie al nostro servizio di assistenza legale gratuita, siamo riusciti a far ottenere ai nostri clienti in tempi brevi, e per l’intero importo, quanto dovuto dalla compagnia aerea. 


Qualora non abbiate ancora ricevuto il vostro voucher o rimborso, nel rispetto dei tempi sopra indicati, rivolgetevi a noi, affidandovi alla nostra competenza in materia di diritto di trasporto aereo e ci occuperemo gratuitamente di gestire la vostra pratica e farvi ottenere il 100% di quanto vi spetta!


Non perdere altro tempo, aspettando invano una risposta dalla compagnia aerea, inviaci subito la tua richiesta di rimborso cliccando qui e riceverai entro 48h una risposta dal nostro team di Legali.